Caratteristiche della Polizza “Affitti Brevi”

ASSICURATI: L’assicurato è il contraente in qualità di proprietario o property manager dell’immobile assicurato indicato nella scheda di polizza.

Se il contraente è proprietario sono assicurati anche gli eventuali comproprietari dell’immobile assicurato; per le vertenze tra assicurati le garanzie operano solo per il contraente.

L’immobile assicurato deve essere concesso in locazione breve ad uso turistico, trovarsi nella Repubblica Italiana ed essere in regola con la normativa in materia di agibilità e abitabilità.

SPESE GARANTITE: Compensi legali e peritali, spese di giustizia e processuali, se non recuperabili dalla controparte, occorrenti all’assicurato per la difesa dei suoi interessi. Sono inoltre garantite le spese dell’organismo di mediazione quando la mediazione è obbligatoria.

GARANZIE: Sono garantiti i sinistri relativi ed inerenti la locazione breve ad uso turistico dell’immobile assicurato

1. Difesa penale per delitti o contravvenzioni, anche relativi alla materia fiscale e amministrativa e al Pacchetto sicurezza. Sono coperte anche le spese per il dissequestro dell’immobile assicurato.

Per i delitti dolosi la garanzia opera solo se:

  • l’assicurato è assolto con decisione passata in giudicato
  • il reato è derubricato da doloso a colposo
  • il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato
  • il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)
  • il reato si estingue per prescrizione.

La garanzia non opera se il reato si estingue per altra causa.
Per i delitti dolosi ARAG può anticipare le spese fino al limite di € 5.000.

2. Impugnazione di sanzioni amministrative compresi i provvedimenti del Pacchetto sicurezza e la difesa davanti il Garante per la protezione dei dati personali. Per le sanzioni pecuniarie la garanzia opera se il valore è di almeno € 200. Per i procedimenti tributari o fiscali la garanzia opera a rimborso e solo se il ricorso è accolto, anche parzialmente.

3. Richiesta di risarcimento per danni causati dall’inquilino. Per la fase giudiziale la garanzia opera per un solo sinistro per ogni anno assicurativo.

4. Vertenze contrattuali con i fornitori di valore in lite superiore a € 200. La garanzia non opera per le vertenze con i fornitori di mobili di arredamento ed elettrodomestici.

5. Chiamata in causa dell’assicuratore di responsabilità civile:
– dell’immobile assicurato o
– dell’attività di locazione breve e gestione dello stesso.

La garanzia non opera se il sinistro di responsabilità civile non è garantito perché denunciato oltre i termini di prescrizione, perché il premio è stato pagato in ritardo, oppure non è stato pagato o adeguato (ad esempio per mancata regolazione)

6. Pacchetto sicurezza: normative in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, Sicurezza alimentare, Tutela dell’ambiente, Protezione dei dati personali, Responsabilità amministrativa da reato delle società e degli enti.

MASSIMALE PER OGNI SINISTRO E PER ANNO ASSICURATIVO = €. 20.000,00

a. In fase giudiziale nella formula “Decidi tu” (consigliata) non viene applicato nessuno scoperto e con massimale per sinistro aumentato del 50% se l’assicurato nomina l’avvocato del pool Arag
b. Altrimenti viene applicato uno scoperto del 20% con un minimo di € 750 ed un massimo di € 2.500;

 

PREMIO ANNUO LORDO PER SINGOLO IMMOBILE = €. 55,00 DURATA DEL CONTRATTO = 1 ANNO con tacito rinnovo

ALCUNI ESEMPI DI POSSIBILI SINISTRI

Difesa penale: dopo lo scoppio di un incendio con feriti, l’assicurato riceve un avviso di garanzia per un reato di lesioni colpose in cui gli viene contestata la mancata installazione nell’immobile del numero di estintori previsti dalla legge.

Impugnazione di sanzioni amministrative: alla contraente viene notificata una sanzione per
• non aver inserito nell’immobile le dotazioni di sicurezza previste dalla legge (es. i dispositivi di rilevazione gas combustibili e monossido di carbonio)
• aver omesso di denunciare tutti gli ospiti alla polizia di stato
• aver dichiarato non correttamente gli introiti percepiti dalla locazione

Danno causato dall’inquilino: la porta di ingresso dell’immobile in locazione viene danneggiata dall’inquilino.

Vertenza contrattuale con i fornitori:
• la contraente acquista una fornitura di “kit di cortesia” per gli inquilini (set di prodotti per il bagno) ma i prodotti risultano diversi da quanto pattuito.
• il contraente contesta al provider della piattaforma online su cui l’immobile è stato pubblicizzato per la locazione, di non aver rispettato l’ordine di visualizzazione prioritaria pattuito (l’immobile era previsto come primo della lista in caso di ricerca da parte dell’utente).

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